Servizi ai Privati
Le Parti Sociali costituenti l’EBINT condividono lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro con l’intento di condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Per far ciò valorizzare il ruolo degli organismi paritetici/enti bilaterali e degli enti di patronato in quanto svolgono, anche mediante convenzioni con soggetti partner qualificati ex art.10 D.Lgs. n. 81/2008, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per tutte le attività in materia di salute e sicurezza viene individuato EBINT quale organismo bilaterale di riferimento, che opera in base ai propri regolamenti interni.
Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali sono conteggiati tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la loro attività nella sede aziendale o nell’unità produttiva.
Le risorse accantonate dall’EBINT, hanno tra le finalità, anche quelle di finanziare le attività di informazione, formazione, collaborazione e di servizi specifici (es. redazione DVR, manuale HACCP etc.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati direttamente dall’ EBINT o dai propri partner ex art.10 D.lgs.81/08 in base al regolamento dell’ente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’ EBINT eroga le seguenti prestazioni disciplinate anche nei cataloghi dei partner approvati dall’ente:
FORMAZIONE SUI RISCHI
• Aggiornamento RLS (4 ore)
• Aggiornamento RLS (8 ore)
• Corso di aggiornamento 10 ore per Rspp attività rischio medio
• Corso di aggiornamento 14 ore per Rspp attività rischio Alto
• Corso di aggiornamento 6 ore per Rspp attività rischio basso
• Corso di aggiornamento per addetto alla squadra antincendio – rischio basso
• Corso di aggiornamento per addetto alla squadra antincendio – rischio medio
• Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (16 ore)
• Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (32 ore)
• Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (48 ore)
• Corso per addetti al servizio aziendale di Primo soccorso tipo B e C
• Corso RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
• Form. lavoratori rischio alto (qualsiasi settore ateco)
• Form. lavoratori rischio basso (qualsiasi settore ateco)
• Form. lavoratori rischio medio (qualsiasi settore ateco)
• Formazione generale per lavoratori
• Formazione per addetto alla gestione delle procedure HACCP
• Formazione per Responsabile alla gestione delle procedure HACCP
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, territoriale. Per tutto quanto concerne la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, in sigla RLST, ex art. 48 D.Lgs. n. 81/2008, si rimanda all’“Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo” da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 7 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008; la contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire un numero diverso di RLS.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno sia nelle aziende fino a 15 addetti che in quelle con più di 15 addetti.
L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50, comma 1 lett. b), c), d), e), f), g), i), l), n), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
I predetti RLS rimangono in carica fino al termine del mandato purché siano stati istituiti e regolarmente formati (ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le aziende comunicano all’EBINT territorialmente competente o, in assenza, all’EBINT nazionale, i nominativi degli RLS e i riferimenti dell’intervenuta formazione dagli stessi ricevuta.
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
Modalità elettorali
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolge in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale. Risulta eletto il lavoratore/trice che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale viene immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata da questa all’EBINT territorialmente competente o, in assenza, all’EBINT nazionale
Durata dell’incarico
Il RLS resta in carica per 3 anni. Nel caso di dimissioni, il RLS, può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo dì durata nelle funzioni.
In caso di non utilizzo della proroga di cui al precedente comma, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitati dal RSA. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto consegnato contestualmente dalle OO.SS..
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, vengono indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte, in quanto applicabili.
Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le tutele previste dalla L. n. 300/1970.
Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico
In applicazione dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Ai sensi dell’ art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il RLS, per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a farne uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i viene effettuata dall’azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti individuati attraverso l’EBINT territorialmente competente o, in assenza, all’EBINT nazionale. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, vengono convocate con un preavviso dì almeno 5 giorni lavorativi, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda. Il RLS può richiederne integrazioni riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
· Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
· Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
La durata minima del corso è di 32 ore iniziali, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima del corso maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’obbligo di aggiornamento periodico prevede una durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima dell’obbligo di aggiornamento periodico maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La formazione dei RLS, che può essere erogata anche in modalità e-learning nel rispetto della normativa vigente, avviene ex art.37, comma 12, D.lgs. n. 81/08 in collaborazione con l’EBINT territorialmente competente o, in assenza, con l’EBINT nazionale, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art.47, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. n. 81/2008.
Come viene eletto o designato il RLST nelle aziende?
Il D.Lgs. n. 81/2008 specifica che le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’EBINT offre il servizio di comunicazione delle dimissioni per conto del lavoratore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la procedura online dedicata.
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) competente.
Restano fuori, dal campo di applicazione della norma, il lavoro domestico, i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale, le ipotesi di convalida presso l’ITL previste dall’art.55 comma 4 del D.Lgs. 151/2001 relative ai genitori lavoratori. Il Decreto Legislativo n.185 del 24 settembre 2016 ha confermato l’esclusione della procedura online per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. È possibile procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali e, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 185/2016, anche consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per la trasmissione della comunicazione verranno chiesti alcuni dati identificativi:
· per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore di lavoro, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC.
· per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica più recente.
· In entrambi i casi è importante fornire negli appositi campi l’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’azienda.
· Infine deve essere indicata la data decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
· Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, le dimissioni possono essere revocate con le medesime modalità
L’EBINT ha attivato un servizio di monitoraggio e verifica dell’erogazione e registrazione della formazione professionalizzante in capo all’azienda prevista dal contratto di apprendistato e definita nel Piano Formativo Individuale.
Tale servizio prevede almeno una visita in azienda per ogni anno di durata del contratto di apprendistato, al fine di affiancare l’azienda nella corretta registrazione dell’attività formativa svolte ad evitare all’azienda possibili sanzioni in caso di ispezioni della Direzione Territoriale del Lavoro o in caso di vertenze sindacali di apprendisti licenziati.
Il servizio è rivolto solo alle aziende che abbiano chiesto ed ottenuto il Parere di Conformità e la Validazione del Piano Formativo Individuale da parte dell’EBINT.
QUANDO RICHIEDERE IL SERVIZIO
Entro 1 anno dalla conclusione delle parte formativa del contratto di apprendistato per il quale si richiede il servizio.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Copia Documento di Identità valido
Copia busta paga o visura camerale (per i soci)
NOTE
Il servizio viene erogato NON prima di 4-5 mesi dalla data di validazione del Piano Formativo Individuale
EBINT offre la possibilità di usufruire dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, una forma di tutela che permette di integrare e/o sostituire le prestazioni pubbliche nell’ambito dei servizi medico-sanitari, attraverso convenzioni con Fondi Sanitari Integrativi che consentono alle aziende di versare la quota destinata all’ Assistenza Sanitaria per ogni dipendente, direttamente nel modello F24 tramite il codice “BINT”. L’Assistenza Sanitaria Integrativa può essere stipulata in autonomia, far parte dei benefit che ogni azienda mette a disposizione dei propri dipendenti oppure rientrare nei diritti previsti sempre più diffusamente dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), dai Contratti Integrativi Aziendali e dal regolamento dei diversi Albi Professionali. I Fondi Sanitari Integrativi sono realtà che operano per oltre 15 milioni di persone, nascono da una contrattazione nazionale che dura da anni, possono giocare un ruolo importante nel ridisegnare il Welfare sanitario e sociale del prossimo futuro. Non si contrappongono al SSN (Sistema Sanitario Nazionale) quanto piuttosto supportano/colmano le aree di “debolezza” del SSN.
I Fondi Sanitari Integrativi sono enti, associazioni, società di mutuo soccorso, compagnie assicurative, regolarmente iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, istituito dal Ministero della Salute con il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008.
Come si aderisce ad un fondo integrativo
Il Fondo Sanitario Integrativo va a supportare la tutela della salute del cittadino senza sostituirsi al Sistema Sanitario Nazionale, ragion per cui ognuno è libero di aderire ad un Fondo, se lo ritiene opportuno. Ogni cittadino, quindi, può aderire liberamente ad un Fondo, ma il più delle volte l’iscrizione è già prevista dal Contratto di Lavoro siglato con la propria azienda, datore di lavoro o Albo professionale. Infatti, come già introdotto sopra, spesso i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro o gli accordi siglati dagli Albi Professionali prevedono già un Fondo Sanitario Integrativo.
Possono aderire al Fondo le seguenti categorie:
Lavoratori dipendenti
Quadri
Dirigenti
Liberi professionisti
A questi fruitori potenziali dei servizi connessi alla stipula di una Assistenza Sanitaria Integrativa, in alcuni casi possono aggiungersi i familiari a carico, i pensionati, e i titolari di alcune carte di credito comprensive di polizza assicurativa.
Godere di una Assistenza Sanitaria Integrativa vuol dire, sostanzialmente, poter scegliere a quale struttura rivolgersi per ricevere visite e cure mediche, riducendo o completamente annullando i tempi di attesa delle strutture pubbliche, usufruendo di una copertura totale o parziale delle spese sostenute.
I Fondi Pensione sono associazioni senza scopo di lucro istituite grazie al contratto collettivo di lavoro. Loro scopo esclusivo è quello di assicurare ai propri soci iscritti una più elevata copertura pensionistica, aggiuntiva a quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. Per ogni lavoratore che aderisce a un Fondo Pensione, viene aperta una posizione individuale, “un conto”, all’interno del quale confluiscono le somme versate (TFR e contributi suoi e dell’azienda) e i rendimenti derivanti dagli investimenti finanziari.
Il Fondo Pensione provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse e all’erogazione di prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare e nell’esclusivo interesse degli aderenti.
Puoi aderire alla previdenza integrativa in questo modo:
- con il versamento del TFR e della contribuzione
- con solo il conferimento del TFR
Il modulo del tuo Fondo Pensione, che trovi nel sito web, deve essere compilato e consegnato al datore di lavoro che lo spedisce al Fondo.
I VANTAGGI DI ADERIRE AI FONDI PENSIONE
- Hai diritto al contributo dell’azienda.
Versando il tuo contributo hai automaticamente diritto al contributo dell’azienda per cui lavori.
- Paghi meno tasse
Sui contributi versati al Fondo Pensione non paghi le imposte e la tassazione sulle prestazioni è decisamente vantaggiosa.
- Hai costi più bassi
I fondi negoziali sono associazioni senza scopo di lucro e presentano quindi costi più bassi rispetto a ogni altra forma di investimento.
- Disponi di una grande flessibilità
Il Fondo Pensione ti offre numerosi sostegni nel caso tu ne abbia bisogno anche prima del pensionamento.
Puoi richiedere un’anticipazione in caso di acquisto e ristrutturazione prima casa, di spese mediche, perdita del posto di lavoro, fino al 30% senza causale.
- Puoi dedurre i contributi
Grazie alla deduzione, non pagherai l’IRPEF sui contributi destinati alla previdenza complementare.
I contributi versati potranno essere dedotti dal reddito complessivo fino ad un massimo di 5.164,57 € annui.
- Hai una tassazione agevolata sui rendimenti
Il 12,5% per la parte investita in titoli di Stato; il 20% per gli altri rendimenti. Gli altri investimenti finanziari sono tassati al 26%.
- Hai una tassazione sostitutiva delle prestazioni (15-9%; 23%)
Al momento della prestazione, l’aderente pagherà le tasse sulla parte di montante non tassata in precedenza. La tassazione è sostitutiva, ovvero è una semplice percentuale. Le prestazioni finali saranno tassate al 15%. Se si rimane più di 16 anni in un Fondo Pensione questa percentuale diminuisce gradualmente fino ad arrivare al 9% dopo 35 anni .
- Non paghi nessuna tassa aggiuntiva
Niente bollo, niente Tobin Tax, niente Iva sulle commissioni di gestione.
- Puoi contare su un ISEE più basso
- La posizione accumulata nel Fondo Pensione non è rilevante ai fini ISEE.