Servizi alla Aziende

AREA SICUREZZA

Assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


Il D.Lgs 81/08 art. 17 comma 2 prevede che il datore di lavoro nomini il responsabile della sicurezza che si occupa di prevenzione e protezione (RSPP), per gestire tutti gli aspetti riguardanti gli adempimenti e il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi lavorativi.

– Analisi personalizzata dei requisiti previsti dalle linee guida per la gestione dei processi

Verrà fornita al cliente un analisi dei requisiti minimi di sicurezza inerente la struttura e gli ambienti lavoro, come previsto dalle linee guida per la gestione della sicurezza nell’azienda

– Assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In caso di assunzione dell’incarico di responsabile sicurezza esterno gestito da EBINT, verranno gestite le pratiche burocratiche di nomina; verrà inoltre fornita al cliente copia del medesimo modulo di nomina con allegato il curriculum del RSPP dove saranno specificate le caratteristiche richieste per legge, per poter svolgere questo compito

– Gestione dei rapporti con gli enti di controllo

– Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e altri documenti inerenti la gestione della sicurezza

– Visite periodiche

A secondo delle esigenze e necessità della struttura dell’azienda, verranno concordate e programmate col cliente delle visite periodiche negli ambienti di lavoro

– Riunioni periodiche con il datore di lavoro, il Responsabile Sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori e il medico competente

Come previsto dal D.lgs 81/2008 ex D.lgs 626/94, per le aziende sopra i 15 dipendenti è prevista una riunione annuale con i rappresentanti della sicurezza (RLS), il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il medico competente MC (se previsto), nel corso della quale verranno affrontate le tematiche più importanti per l’azienda a livello di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

– Coordinamento con le attività svolte dal medico competente

Ci occuperemo della gestione dei rapporti con il medico competente eventualmente scelto tra i nostri convenzionati, individuando con lui quelle che possono essere le eventuali carenze e punti da rafforzare all’interno dell’azienda

– Procedure per la gestione degli appalti

Come previsto dal Decreto legislativo del 9 Aprile 2008, n 81, il datore di lavoro deve gestire i rapporti con i fornitori per garantire che le persone che lavorano all’interno della propria struttura o presso altre strutture siano tutelate, e che i requisiti degli ambienti di lavoro delle strutture e delle attrezzature siano corrispondenti a quelli previsti per legge.

– Documenti per la gestione della sicurezza (registri, modulistica, …)

Verrà fornita al cliente idonea modulistica sia cartacea che informatica per la gestione delle pratiche amministrative e per la sorveglianza giornaliera e annuale della sicurezza all’interno del proprio ambiente di lavoro.

AREA FORMAZIONE

La formazione, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, è disciplinata dal D.Lgs.81/2008 e dai decreti attuativi che nel corso degli anni lo hanno modificato, andando a puntare sull’efficacia di quella che è una vera e propria “misura di prevenzione”.

Di seguito, gli art.li che evidenziano gli obblighi in materia di formazione.

Le modifiche introdotte dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs 81/08 sanciscono l’obbligo da parte del datore di lavoro di seguire corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.

Queste modifiche sono state introdotte con la conversione in Decreto-legge n. 146/2021 (Decreto Fiscale), che equipara il datore di lavoro ai dirigenti, preposti e lavoratori. Le specifiche sulla durata dei corsi e sui contenuti minimi dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L’omessa formazione comporta un duplice intervento sanzionatorio da parte dell’organo ispettivo a carico del datore di lavoro, ovvero:


·        l’articolo 55, comma 5, lettera c), del Dlgs 81/2008, prevede per la violazione dell’articolo 37, comma 7, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro

·        le modifiche adottate all’allegato I del Testo unico potrebbero invece comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.


·        L’art. 73 del dlgs 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’informazione, una formazione e un addestramento ai lavoratori che siano adeguati alla tipologia di attrezzature di lavoro che utilizzano.

·        L’art. 73 del dlgs 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di fornire un’informazione, una formazione e un addestramento ai lavoratori che siano adeguati alla tipologia di attrezzature di lavoro che utilizzano.

In elenco alcuni dei corsi, fruibili in modalità e-learning

FORMAZIONE SUI RISCHI

•       Addetti all’uso di macchine operatrici e movimento terra                             

•       Addetti all’utilizzo di apparecchi di sollevamento (Gru/autogru)                     

•       Addetti all’utilizzo di trattori (cingolati e gommati)                             

•       Addetti all’utilizzo di videoterminali                                      

•       Addetti alla movimentazione manuale dei carichi                    

•       Addetto montaggio,uso e smontaggio ponteggi                                

•       Aggiornamento RLS (4 ore)                              

•       Aggiornamento RLS (8 ore)                              

•       Corso aggiornamento addetto al servizio di Primo soccorso       

•       Corso di aggiornamento 10 ore per Rspp attività rischio medio                      

•       Corso di aggiornamento 14 ore per Rspp attività rischio Alto                         

•       Corso di aggiornamento 6 ore per Rspp attività rischio basso                        

•       Corso di aggiornamento per addetto alla squadra antincendio – rischio basso    

•       Corso di aggiornamento per addetto alla squadra antincendio – rischio medio   

•       Corso di formazione per addetti all’utilizzo di saldatrici                                

•       Corso di formazione per dirigenti                                         

•       CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO CON FUNI

•       CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI CESTELLI                         

•       Corso di formazione per Preposti                                

•       Corso formazione Antincendio Rischio Basso                                    

•       Corso formazione Antincendio Rischio Medio      

•       Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (16 ore)                                 

•       Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (32 ore)                                 

•       Corso formazione R.S.P.P. per datori di lavoro (48 ore)                                 

•       Corso per addetti al servizio aziendale di Primo soccorso tipo B e C                 

•       Corso per conducenti di carrelli elevatori semoventi                                    

•       Corso RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)                            

•       Form. lavoratori rischio alto (qualsiasi settore ateco)                

•       Form. lavoratori rischio basso (qualsiasi settore ateco)

•       Form. lavoratori rischio medio (qualsiasi settore ateco)                        

•       Formazione generale per lavoratori                             

•       Formazione per addetto alla gestione delle procedure HACCP    

•       Formazione per Responsabile alla gestione delle procedure HACCP       

SALUTE E SICUREZZA – LAVORATORI – PRIMA ISTANZA DI CONTROVERSIA

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MEDICINA DEL LAVORO

Nell’art. 18 comma 1 del D.lgs 81/08 si prevede che tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente ci sia la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.

Il nostro intervento come consulenti in medicina del lavoro: 

– assunzione di responsabilità

EBINT fornisce il servizio di medicina del lavoro tramite medici professionisti, come previsto dall’art. 38 del Decreto Legislativo 81/08, di cui coordina, controlla e supporta l’attività.

– sopralluogo annuo

Come previsto dall’art. 25 comma 1 lettera l) il medico competente effettuerà almeno una volta l’anno il sopraluogo degli ambienti di lavoro per valutarne le condizioni.

– stesura del verbale di sopralluogo

A seguito del sopraluogo, il Medico Competente (MC) si premurerà di stendere un verbale evidenziando eventuali carenze o situazioni problematiche, che verrà poi trasmesso al servizio di prevenzione e protezione.

– riunione periodica

Per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, dovrà indire almeno una volta all’anno una riunione, come previsto dall’articolo 35 comma 1, coinvolgendo il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentate dei lavoratori (RLS) e il medico competente (MC)

– stesura e gestione del piano sanitario

Come previsto nell’art. 25 il Medico Competente si occuperà della stesura del Piano Sanitario, elaborato a seguito della valutazione dei rischi

– compilazione delle cartelle sanitarie

Il Medico Competente si occuperà di istituire per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria una cartella sanitaria e di rischio, aggiornandola e custodendola sotto la propria responsabilità

– formulazione del certificato di idoneità

A seguito delle visite, il Medico Competente si occuperà di rilasciare copia del certificato di idoneità, conservandone una copia nella cartella sanitaria, dandone una al lavoratore e trasmettendone un’altra al datore di lavoro

– visite specialistiche

A seguito dell’analisi e dal tipo di attività effettuata il medico competente potrà ritener opportuno effettuare delle visite specialistiche, ritenute necessarie per il tipo di mansione svolta (elettrocardiogramma, esami umorali, spirometria, audiometria, radiografie, ecc)

– visite da assenza di tossicodipendenza

Come previsto dall’art.41 comma 4, il medico competente si occuperà di valutare, per i lavoratori che devono essere sottoposti, l’assenza di tossicodipendenza e di assunzione di alcol

– esami di laboratorio

La struttura si occuperà della gestione di tutti quelli che sono gli esami specifici e di laboratorio (sangue e urine)

Documenti forniti al cliente:

Al cliente verranno forniti diversi documenti in base al tipo di attività in cui verrà coinvolto il medico:

– protocollo sanitario

Il medico competente si occuperà annualmente della redazione del piano sanitario dove verranno valutate le esigenze dell’azienda in base alla necessità di effettuare visite ai dipendenti

– certificati di idoneità

A seguito della visita medica al dipendente verrà rilasciato il certificato di idoneità (o di non idoneità o di idoneità parziale)

– verbali di riunione e sopralluogo

A seguito della riunione periodica il medico scriverà un verbale che verrà messo agli atti della riunione stessa.

SALUTE E SICUREZZA – LAVORATORI – PRIMA ISTANZA DI CONTROVERSIA

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REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento sulla valutazione dei rischi aziendali, come previsto dall’art. 28 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. è un insieme di adempimenti che il datore di lavoro deve rispettare; tali adempimenti comportano la realizzazione di determinati documenti atti ad analizzare la situazione esistente e a rivelare i punti deboli, che saranno poi da rivedere e ripensare per eliminare o ridurre al minimo il rischio evidenziato.

Il nostro intervento

La redazione del documento sulla valutazione dei rischi comprende tre diverse analisi:

– analisi delle strutture

Una parte del documento prevede la valutazione dei rischi presenti all’interno della struttura e degli ambienti di lavoro

– analisi delle mansioni

Una seconda parte del documento prevede la valutazione dei rischi delle singole mansioni, dei lavoratori, dove verranno evidenziati i problemi legati all’attività svolta

– analisi della documentazione

La terza parte del documento valutazione rischi prevede un’analisi della documentazione obbligatoria che deve essere conservata e tenuta presso la sede.

Il nostro sopralluogo viene condotto con il supporto di una check-up list che permette la seguente valutazione rischi lavoro:

– antinfortunistica

A seguito della prima analisi effettuata verranno valutati tutti gli aspetti legati all’antinfortunistica (necessità di formazione/informazione, dispositivi di protezione, ecc)

– igiene e ambiente del lavoro

Verranno valutati eventuali problemi riscontrati negli ambienti lavoro.

– antincendio

Verrà effettuata una valutazione rischi sul sistema antincendio (estintori, idranti, cartellonistica, luci di emergenza, cassetta di primo soccorso,…)

– chimico

Verrà redatto un documento valutazione rischio chimico dei prodotti utilizzati in azienda tramite la cernita e l’analisi delle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Documenti forniti al cliente:

– documento di valutazione dei rischi come da D.lgs. 81/2008

Verrà rilasciato il documento Valutazione dei rischi come previsto dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08

– programma degli interventi

Il documento valutazione rischio sarà composto di tutte le parti citate in precedenza, nonché di una parte dove saranno individuati i punti critici, le priorità e le tempistiche di intervento

– programma della formazione

A seguito della valutazione del rischio e delle problematiche riscontrate sarà redatto un documento dedicato alla formazione dove saranno previste le priorità di intervento e le eventuali necessità formative/informative da programmare

– modulistica per impostazione del sistema sicurezza

Verrà rilasciato al cliente un documento per aiutarlo nella gestione della sicurezza in azienda con dei moduli da compilare a secondo delle necessità e delle mancanze riscontrate in fase di analisi

– schede tecniche di valutazione delle singole mansioni

A seguito dell’analisi delle singole mansioni, il documento della valutazione dei rischi sarà integrato con la valutazione delle mansioni dei lavoratori.

PIANI DI EMERGENZA

Come previsto dall’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998 all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro, per le aziende oltre i 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577, adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza.

Il nostro intervento: 

– redazione del piano di evacuazione con definizione dei percorsi di fuga, ubicazione dei presidi antincendio e definizione delle procedure di emergenza

Il D.M. 10/03/98 prevede per le aziende sopra i 10 dipendenti la redazione del piano di emergenza e le prove di evacuazione in caso di incendio. Il piano di emergenza viene redatto tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza.

– presentazione del piano di emergenza al coordinatore, coinvolgimento della squadra di emergenza e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

A seguito della redazione del piano di emergenza, verrà poi presentato alla squadra di emergenza antincendio per organizzare i compiti di ogni addetto e per coinvolgerli nelle attività da compiere in caso di evacuazione. Il datore di lavoro si occuperà poi di rendere noto a tutto il personale le procedure di evacuazione e i nominativi delle figure coinvolti nella squadra di emergenza ed evacuazione

Documenti forniti al cliente:

– piano di emergenza ed evacuazione

Documento in cui viene riportata una visione della struttura indicando la configurazione degli ambienti lavoro, la struttura aziendale, l’organizzazione del personale, l’ubicazione dei mezzi antincendio e tutto quello che possa risultare necessario alla squadra di emergenza per organizzare la propria attività in caso di evacuazione.

– piantine con vie di fuga e dislocazione presidi antincendio

Come previsto nell’allegato VII del Decreto Ministerile 10 marzo 1998 al punto 7.5 risulta necessario installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili all’interno degli ambienti di lavoro delle planimetrie che indicano le vie di fuga, l’ubicazione del quadro elettrico, degli estintori e della cassetta di primo soccorso

– modulistica per la gestione dell’emergenza

INTERVENTO COME CONSULENTE HACCP

Il Titolare o il Responsabile dell’azienda alimentare deve istituire un piano di autocontrollo, con il sistema HACCP (Hazard analysis and critical control points) che costituisce un metodo per effettuare questo tipo di controllo (D.Lgs. 193 del 06/11/2007); questo sistema si applica facendo un’analisi del diagramma di flusso con l’individuazione dei Rischi e dei CCP (Punti critici di controllo).

Il manuale di autocontrollo sarà composto di più parti; verranno infatti valutate le attrezzature, gli ambienti ed i processi di produzione; il documento dovrà inoltre contenere le indicazioni per prevenire e risolvere i rischi alimentari in ogni fase del processo produttivo.

Il nostro servizio come consulente HACCP consiste in:

– sopralluogo dei luoghi di lavorazione

Per la redazione del manuale di autocontrollo risulta necessario effettuare un sopraluogo degli ambienti in cui vengono preparati, cotti, somministrati gli alimenti conservati o imballati

– analisi dei potenziali rischi di origine biologica, chimica o fisica per gli alimenti

Durante la fase di sopraluogo verranno analizzati tutti quelli che possono essere i rischi legati a differenti fonti di pericolo, in considerazione degli ambienti, delle persone, di eventuali sostanze chimiche e dei rischi legati all’effettiva preparazione e somministrazione degli alimenti

– individuazione dei punti in cui possono verificarsi i rischi

A seguito della fase di sopraluogo e dell’individuazione dei potenziali rischi verranno individuate le fasi critiche in cui si possono verificare i potenziali rischi legati agli alimenti

– determinazione delle misure di controllo dei rischi e delle azioni correttive

A seguito della fase sopra citata verranno determinate le misure per tenere sotto controllo quelle che sono le fasi critiche della lavorazione

– determinazione del numero e della tipologia delle analisi

A seguito dell’analisi effettuata in fase di sopraluogo verrà determinata la necessità o meno di effettuare delle analisi periodiche, che potranno essere eseguite sulle attrezzature di lavoro, sulle materie prime o sugli alimenti preparati

– valutazione degli ambienti di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle modalità di approvvigionamento degli alimenti

Verrà effettuata una valutazione globale a seguito dell’analisi delle modalità di lavoro, di stoccaggio delle materie prime o di eventuali materie lavorate, sulla preparazione, sulla somministrazione, a seguito delle quali verranno poi elaborate delle procedure per tenere sotto controllo tutte le fasi critiche della lavorazione.

Documenti forniti al cliente:

– documento di autocontrollo

A seguito dell’analisi effettuata verrà rilasciato al cliente un manuale, per la gestione e l’autocontrollo; verranno evidenziati quelli che sono stati rilevati come punti critici, che bisognerà tenere sotto controllo costantemente

– procedure, registri di controllo, schede di monitoraggio

Il manuale sarà correlato da una parte operativa: infatti saranno presenti delle procedure con schede di registrazione che andranno a completare il manuale. Questo è uno strumento dinamico, che dovrà essere compilato periodicamente e servire al responsabile del HACCP per tenere costantemente sotto controllo tutti gli aspetti critici evidenziati in fase di analisi. Il sistema di autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello operino nella produzione alimentare.

Il sistema HACCP è un metodo di applicazione dell’autocontrollo, razionale e organizzata. Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli operatori del sistema.

AREA QUALITÀ

Intervento consulenziale per aziende per la certificazione ISO 9001,14001 e 45001.

Il nostro intervento:

Per realizzare un sistema di gestione della qualità bisogna intervenire in diverse fasi; di seguito illustreremo quelle che sono le fasi principali necessarie e richieste alle aziende per poter richiedere la certificazione in base ad uno standard ISO.

– Analisi iniziale attraverso un check-up gratuito volto a determinare le esigenze dell’organizzazione

La prima fase è una fase conoscitiva dell’azienda dove tramite una check-list vengono sviscerate quelle che sono le caratteristiche dell’azienda, la struttura, i bisogni e l’organizzazione interna, la gestione delle commesse e del cliente.

– Pianificazione delle attività e definizione delle tempistiche

A seguito della prima fase viene elaborato un piano di lavoro delle attività che sono risultate importanti da implementare e da gestire secondo i principi previsti dalla norma

– Sviluppo dei sistemi di Gestione per la Qualità

La terza fase è quella di struttura delle procedure di lavoro per gestire al meglio tutte quelle che sono le attività aziendali, per garantire in ogni fase il controllo e sviluppo delle attività.

– Attività di formazione sulle tematiche inerenti la gestione della Qualità

Una volta elaborato il sistema di gestione qualità, si renderà necessario informare tutto il personale per coinvolgerlo ad effettuare il proprio lavoro garantendo che vengano utilizzate le procedure individuate, per effettuare un controllo costante di tutte le procedure aziendali.

A questo punto il sistema inizia ad essere applicato; a seguito di un piccolo periodo di prova di applicazione del sistema verrà effettuata una visita per verificare come il sistema viene applicato e si sono rilevate delle condizioni di difficoltà nell’adottare il sistema qualità come sistema di verifica del lavoro svolto. A seguito di questa verifica verrà effettuato un piccolo rapporto di riscontro e verrà elaborato assieme alla direzione un piano atto a migliorare e a fornire degli obiettivi per ogni attività proposta.

– Presenza durante la Visita dell’Ente di Certificazione

Questa è l’ultima tappa richiesta alle aziende per la certificazione secondo gli standard ISO in premessa, e viene effettuata da un ente accreditato, esterno ad Ebint.Il rilascio della certificazione avviene a seguito di una verifica tramite visite in azienda. La conformità del sistema di gestione qualità viene rilasciata in caso di esito positivo, rispetto ai requisiti richiesti dell’ente.

Documenti forniti al cliente:

Al cliente viene rilasciata la seguente documentazione; si rammenta che la documentazione del sistema qualità è una documentazione che deve essere attiva e tenuta costantemente aggiornata poiché costituisce parte integrante dell’attività lavorativa dell’azienda:

– Manuale del Sistema Qualità

Il Manuale della qualità è un documento di consultazione che spiega all’utente in che modo è stato gestito il sistema, di che cosa è composto e quali sono i fini aziendali nell’adottare un sistema di gestione della qualità

– Procedure

Le procedure sono la parte che più si addentra in quello che sono le attività aziendali: infatti si prevede che per ogni attività aziendale significativa venga elaborata una procedura che la gestisca.

– Istruzioni operative

Le istruzioni operative vengono istituite qualora l’attività di una procedura risulti troppo complessa: allora per aiutare l’operatore ad eseguire la sua funzione viene elaborata un’istruzione operativa che descrive passo passo quelle che sono le attività da fare e come farle.

– Modulistica

La modulistica è la parte più viva del sistema qualità: è quella che deve essere applicata quotidianamente per gestire e tenere sotto controllo le attività aziendali

ASSEVERAZIONE MOG art.51 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Il legislatore ha assegnato agli Organismi Paritetici (OP) un ruolo importante e strategico di controllo e verifica para-pubblico. Infatti, il legislatore ha deciso che le imprese possano richiedere agli OP di comprovare l’esistenza di un adeguato ed efficace modello organizzativo aziendale, che abbia come scopo la garanzia e il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Concretizza nel demandare agli OP e quindi alle parti sociali, un compito strategico per la prevenzione degli infortuni: questi “corpi intermedi” della nostra società rispetto alle Imprese e agli Organi di Vigilanza, giocano un ruolo veramente importante.

L’Art. 51. al Comma 3-bis prevede che: “Gli organismi paritetici … omissis …, su richiesta delle imprese, rilasciano un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. È qui che per Legge si parla di “Asseverazione”: con tale termine si intende la verifica positiva, da parte dell’Organismo Paritetico, circa la conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, al D.lgs. 81/08 che consente il rilascio del certificato di asseverazione che ne attesti che il modello stesso sia adottato ed efficacemente attuato.

L’asseverazione è, dunque, un provvedimento di “certificazione” con il quale EBINT, previo riscontro del possesso dei requisiti nel seguito riportati, concede ad Organizzazioni, sull’intero territorio nazionale l’attestazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione adottati.

Tale attestazione prende il nome di CERTIFICATO DI ASSEVERAZIONE (la verifica positiva, da parte dell’OP, circa la conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza, al documento cogente di riferimento che consente il rilascio del certificato di Asseverazione che ne attesti che il modello stesso sia adottato ed efficacemente attuato.).

Il processo di Asseverazione, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 51 del d.lgs. 81/08, è attivato su richiesta dell’organizzazione aziendale e consiste nella verifica dell’adozione e dell’efficace attuazione del Modello di organizzazione e Gestione(MOG) ed è finalizzato a rilevarne l’esistenza e la corretta adozione, affinché risulti idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/01) con riferimento, chiaramente, ai reati in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Al termine del processo valutativo viene rilasciato un Certificato di Asseverazione con validità Triennale.

Si fa presente che, l’Asseverazione è da tempo inserita all’interno dei capitolati di appalto, pubblici e privati, consentendo  l’acquisizione di punteggi aggiuntivi, elemento di fondamentale importanza per l’aggiudicazione dell’appalto stesso. Con l’Asseverazione, inoltre, si ottiene la massima premialità da parte dell’INAIL (sino al 40% di riduzione contributiva)previa compilazione del modello OT23.

AREA AMBIENTE

Intervento consulenziale per la certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS

Un intervento chiave in mano mirato all’implementazione di un Sistema Gestionale Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS

Il nostro intervento in tema di certificazione ambientale ISO consiste:

– Analisi tecnico-organizzativa approfondita del Sistema di Gestione Ambientale in riferimento alla Norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS

– Analisi delle attività aziendali che possono avere impatto significativo sull’ambiente (Analisi Ambientale Iniziale)

– Realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale, con redazione di Manuale, Procedure, Istruzioni e Modulistica conformemente al sistema di riferimento (ISO 14001 e/o EMAS)

– Attività di formazione in materia di protezione ambientale

– Realizzazione della dichiarazione ambientale

– Attività di audit interni del Sistema di Gestione Ambientale

Documenti forniti al cliente:

– Manuale del Sistema di Gestione Ambientale

– Procedure

– Istruzioni operative

– Modulistica

CONSULENZE TECNICHE AMBIENTALI

Una serie di consulenze, interventi e rilievi tecnici mirati a facilitare l’azienda nella gestione degli adempimenti di carattere ambientale

I nostri interventi:

– Compilazione delle domande di autorizzazione per l’installazione o le modifiche degli impianti per le emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88

– Compilazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi idrici

– Predisposizione di domande di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi

– Compilazione MUD e consulenza nella gestione dei rifiuti (modalità di compilazione, registri di carico e scarico e formulari)

AREA GESTIONALE

Intervento consulenziale per adozione Modello Organizzativo e Gestionale ex D. Lgs. 231/2001

Un intervento chiavi in mano mirato all’implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti

Il nostro intervento:

– definizione del codice etico

– identificazione dei rischi potenziali e mappa delle attività a rischio

– creazione del modello organizzativo (parte generale + parte speciale)

– predisposizione delle procedure interne specifiche per i diversi processi aziendali

– organizzazione del sistema di deleghe e responsabilità- definizione del sistema disciplinare

– formazione e informazione del personale

Documenti forniti al cliente:

– Codice Etico

– Mappa delle attività a rischio

– Modello Organizzativo (parte generale + parte speciale)

– Procedure

– Sistema di Procure e Deleghe

– Sistema Disciplinare

CONCILIAZIONE

Nell’ambito dell’Ente Bilaterale EBINT, è istituita la Commissione paritetica di certificazione e conciliazione per la composizione delle vertenze individuali, così come previsto dai CCNL sottoscritti dalle parti sociali costituenti L’Ente Bilaterale.

Tale Commissione è composta dai rappresentanti di UNSIC,UNSICOOP e UGL terziario.

La Commissione, che si riunisce su richiesta delle parti, svolge le seguenti attività:

  • Discussione e composizione delle vertenze individuali attinenti al rapporto di lavoro (comprese le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari), promosse dal Lavoratore, assistito dalla Organizzazione Sindacale UGL Terziario (tentativo facoltativo di conciliazione);
  • Sottoscrizione di verbali di conciliazione a seguito di intese già raggiunte tra Lavoratore e Azienda (comparizioni spontanee) su materie inerenti al rapporto di lavoro.

Possono accedere ai servizi della Commissione paritetica di certificazione e conciliazione:

– Le Aziende associate a UNSIC, in regola con le condizioni associative (contributo di assistenza contrattuale) e con il versamento del contributo EBINT (previsti dal CCNL)

– I Lavoratori da queste dipendenti

Di seguito, si riportano le modalità di accesso ai servizi forniti dalla Commissione Paritetica:

Caso A) l’Organizzazione Sindacale promotrice della vertenza individuale inoltra alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale (per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, PEC [posta elettronica certificata] o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento) la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia. La Segreteria sulla base del regolamento della Commissione, provvederà alla convocazione delle Parti, per la discussione della vertenza;

Caso B) Intesa già raggiunta tra Azienda e Lavoratore: Le parti dovranno concordare data e ora dell’appuntamento per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, contattando tramite comunicazione per posta elettronica, la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale ovvero della Commissione Paritetica Nazionale

CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO E IL SERVIZIO

Ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, nota come “Legge Biagi”, possono essere costituite “Commissioni di Certificazione dei Contratti di Lavoro” presso gli Enti Bilaterali quando la “Commissione di Certificazione” sia costituita nell’ambito di Organismi Bilaterali a competenza Nazionale. La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto è stata introdotta con l’obiettivo di dare certezza alle Parti del rapporto contrattuale e di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti stessi. Le più recenti modifiche ed integrazioni sono contenute nella L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). La certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto, ma anche durante lo svolgimento dello stesso. La certificazione presenta notevoli vantaggi per i Lavoratori e per le Aziende in quanto la Commissione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il modello contrattuale prescelto dalle parti (lavoro autonomo, subordinato, coordinato, ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della “qualità” dei contratti stipulati.

La “Commissione di Certificazione” svolge le seguenti funzioni di:

·        Certificazione dei contratti di lavoro (articolo 75, D.Lgs. n. 276/2003), finalizzata a dare certezza alla qualificazione dei rapporti di lavoro;

·        Consulenza e assistenza alle Parti contrattuali, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro (articolo 81, D.Lgs. n. 276/2003);

·        Tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 e ss. c.p.c., come modificati dall’art. 31 L. n. 183/2010;

·        Certificazione obbligatoria delle clausole compromissorie in arbitrato di cui all’art. 808, 412 e 412 quater c.p.c., come disposto dall’art. 31, c. 10, L. 183/2010; • L’assistenza e consulenza delle Parti nella predisposizione di contratti individuali ove siano tipizzati giusta causa e di giustificato motivo di licenziamento;

·        Istituzione di camere arbitrali, anche unitarie mediante convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 31, c. 12, L. n. 183/2010;

·        Tentativo di conciliazione in caso di ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, come previsto dall’articolo 80 comma 4 del. D.Lgs. 276/2003;

·        Certificazione dei modelli di organizzazione e gestione delle Imprese, anche con riguardo alla materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La certificazione ha carattere volontario e si ottiene con un procedimento semplice e veloce. La certificazione è svolta sulla base di una istanza e di una convenzione che l’ Ente Bilaterale paritetico Interconfederale- EBINT., stipula con i soggetti interessati secondo le previsioni di legge e di regolamento. Una volta stipulata la convenzione, le parti del contratto di lavoro o del contratto di appalto presentano congiuntamente apposita istanza, avvalendosi del modello di istanza reperibile online sul sito www.EBINT.org. Dopo l’audizione delle parti, presso la sede nazionale della “Commissione di Certificazione”, il procedimento si conclude nell’arco di 30 gg. con l’emissione del provvedimento finale di certificazione.

Per ogni contratto è necessaria una marca da bollo da € 16,00. Per informazioni o chiarimenti relativi alla procedura di certificazione rivolgersi alla:


Segreteria Tecnica:

E-Mail: [email protected]

Telefono: 06/58333803