EBINT è l’Ente bilaterale di riferimento a cui aderire per le aziende che applicano i C.C.N.L. di seguito indicati.
I C.C.N.L. in questione sono tutti depositati regolarmente al CNEL e presso gli organi competenti.
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Come cambiare il C.C.N.L. applicato in azienda?
E’ ormai riconosciuto e confermato anche dalla prassi normativa e dalla giurisprudenza, che la decisione da parte del datore di lavoro di sostituire il CCNL applicato presso la propria azienda sia possibile e attuabile. Preso atto di alcune verifiche che il datore di lavoro dovrà valutare e che si affronteranno di seguito, si possono ipotizzare due tipologie procedurali per la sostituzione del CCNL:
1.la disdetta effettuata unilateralmente dal datore di lavoro;
2.un accordo di “armonizzazione” contrattuale, concretizzato con un accordo collettivo aziendale, e quindi in modo bilaterale.
Per quel che riguarda il primo punto, la prima valutazione va posta sul fatto che il datore di lavoro sia o meno aderente ad una associazione sindacale di categoria. In questa circostanza, il datore di lavoro sarebbe vincolato ad un obbligo sindacale specifico, avendo esso stesso delegato la categoria a firmare accordi, tra i quali ovviamente il CCNL. Passaggio principale, dunque, sarà quello di dare disdetta dall’associazione sindacale, svincolandosi così dall’obbligo contrattuale di cui sopra. Al fine di evitare richieste di riconoscimento da parte dei lavoratori si invitano i DL a far sottoscrivere ai propri dipendenti la «lettera di trasmigrazione contrattuale» predisposta dai legali dell’EBINT.
Nel caso invece di procedure sindacali “bilaterali”, posto che basterebbe un accordo aziendale di sostituzione totale ed integrale del CCNL, è tuttavia consigliabile, anche per la maggiore efficacia dell’operazione, attivare quello che viene definito un accordo di “armonizzazione” tra i due CCNL. Un accordo grazie al quale, sempre nell’ambito di uno “spostamento” dall’applicazione di un CCNL ad un altro, è possibile non solo disciplinare i livelli e le mansioni tra i due contratti, ma anche prevedere, all’interno del contratto stesso:
- valutazioni su ogni singolo istituto contrattuale, sia di natura normativa sia economica;
- Periodi temporali “ponte”, al fine di dare operatività nel tempo all’applicazione del nuovo CCNL, o di parte di esso;
- Applicazioni diversificate di alcuni istituti e, a titolo di esempio, situazioni di “congelamento” di alcuni istituti in alcuni periodi di tempo, nonché, naturalmente, disposizioni economiche che “coprano” la differenza peggiorativa della retribuzione del nuovo CCNL applicato.
Come versare ad Ebint
I versamenti devono essere effettuati con cadenza trimestrale, tramite F24 e nei periodi elencati, utilizzando il codice causale “BINT” attribuito dall’Agenzia delle Entrate:
• 1° trimestre Gennaio / Marzo entro il 30 Aprile
• 2° trimestre Aprile / Giugno entro il 31 luglio
• 3° trimestre Luglio / Settembre entro il 31 Ottobre
• 4° trimestre Ottobre / Dicembre entro il 31 Gennaio
TRAMITE F24, inserendo:
Nel campo “Codice Sede”, il codice sede INPS territorialmente competente;
Nel campo “Causale contributo”, il codice: “BINT”;
Nel campo “Matricola INPS”, la matricola dell’Azienda interessata;
Nel campo “Periodo di Riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza;
I Datori di Lavoro debbono versare il contributo per il finanziamento dell’Ente Bilaterale intercategoriale “EBINT” indicando in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori ed assistenziali, la causale corrispondente all’Ente Bilaterale intercategoriale è “BINT” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo” in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.
Obbligatorietà della bilateralità
A far data dal recepimento dell’Accordo Interconfederale all’interno dei CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 30,00 lordi. Sono inoltre tenuti all’erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla Bilateralità.
RIF. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010
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